Associazione Servas Porte Aperte
Statuto
Nuovo statuto deliberato a Fano nel marzo 2003 dall'assemblea straordianaria dei soci.
TITOLO I – Principi
Art. 1 - Costituzione e denominazione
E’ costituita a Novara, in accordo con le norme stabilite dal Codice civile italiano, una Associazione culturale senza fini di lucro, aconfessionale, apartitica, denominata “Servas Porte Aperte”.“Servas Porte Aperte” ha carattere nazionale ed è affiliata all’Associazione “Servas International”, Federazione internazionale non governativa di gruppi “Servas” nazionali avente sede in Svizzera, al cui statuto è conforme e si ispira.
Art. 2 - Sede e durata
La sede dell'Associazione è stabilita in Novara, Via Ragazzi del '99 n. 2.La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2020 ed è prorogabile dall'Assemblea.
Art. 3 – Scopi
“Servas Porte Aperte”, ispirandosi allo statuto di “Servas International”, si propone di contribuire alla diffusione della pace promuovendo la creazione di una rete internazionale di ospiti e viaggiatori. La pace è perseguita attraverso la promozione di rapporti fondati sulla fiducia, sulla comprensione e l’amicizia, fornendo occasione per più profondi contatti fra persone di diversa cultura ed esperienza.A tal fine l’Associazione approva e gestisce le seguenti categorie di soci:
- Porte aperte, che offrono ospitalità e pernottamento;
- Day host, che offrono compagnia e ospitalità, ma non il pernottamento;
- Viaggiatori, che ricevono ospitalità.
L’Associazione provvede ad organizzare incontri periodici in sede locale, regionale e nazionale e partecipa con propri rappresentanti agli incontri internazionali di "Servas International".
L'Associazione può svolgere inoltre tutte le attività atte a promuovere e ad attuare i propri scopi istituzionali.
TITOLO II – Soci
Art. 4 - Ammissione
Può essere ammesso come socio, a titolo personale o quale rappresentante di un gruppo di accoglienza (nucleo familiare, comunità, altro) secondo le modalità di cui al regolamento, chiunque abbia compiuto i 18 anni di età e si impegni formalmente a perseguire gli scopi sopra riportati, versando la quota associativa stabilita dal comitato esecutivo, fatto salvo quanto previsto dal regolamento in materia di elezione degli organi sociali.Nessun socio può essere retribuito per qualsivoglia attività svolta a favore dell’Associazione, eccezion fatta per i rimborsi spese previsti dal regolamento.
Art. 5 – Decadenza
Si decade da membro dell'Associazione nei seguenti casi:- a) dimissioni scritte;
- b) mancato rinnovo annuale dell'adesione con versamento della relativa quota, secondo quanto stabilito dal regolamento;
- c) comportamento contrario agli scopi e agli interessi dell’Associazione a seguito di parere vincolante espresso dal collegio dei garanti, secondo le procedure di cui al regolamento.
TITOLO III – Patrimonio
Art. 6 - Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito:- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle erogazioni liberali effettuate dai soci e da terzi in considerazione degli scopi dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con temporanee eccedenze di bilancio.
- a) le quote associative;
- b) l'eventuale ricavato di manifestazioni ed iniziative svolte a fini di autofinanziamento;
- c) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, in accordo con le norme vigenti.
Art. 7 - Esercizio sociale e bilancio
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dell'esercizio sociale è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.TITOLO IV – Organi sociali
Art. 8 – Organi sociali
Gli organi sociali sono:- a. l’Assemblea
- b. il Comitato esecutivo
- c. il Collegio dei revisori dei conti
- d. il Collegio dei garanti
Art. 9 – Convocazione dell’Assemblea
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio. La convocazione si effettua mediante pubblicazione in tempo utile, sul notiziario e sul sito web dell’Associazione, della data e del luogo dell’incontro, e del relativo ordine del giorno.L'Assemblea è convocata inoltre tutte le volte che la maggioranza dei membri del comitato esecutivo lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta un decimo dei soci o il collegio dei revisori dei conti. La convocazione è effettuata entro il termine di 45 giorni dalla richiesta.
L'Assemblea è regolarmente costituita: in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal vice presidente; in assenza di quest’ultimo, da un altro membro del comitato esecutivo nominato dall'Assemblea stessa.
Art. 10 - Compiti dell'Assemblea
L'Assemblea:- a) approva il bilancio;
- b) elegge i membri del comitato esecutivo, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei garanti, con le modalità di cui all’articolo 12 e al regolamento elettorale;
- c) delibera in merito alle proposte sottoposte al suo esame dal comitato esecutivo e da qualunque socio;
- d) approva le modifiche del regolamento deliberate dal comitato esecutivo;
- e) delibera, su proposta del comitato esecutivo, le modifiche del presente statuto;
- f) delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Art. 11 – Votazioni
L'Assemblea vota per alzata di mano, a maggioranza dei soci presenti, sulle questioni di ordinaria amministrazione.La votazione avviene sempre a scrutinio segreto quando riguarda lo stato di una o più persone identificate o identificabili oppure quando ne faccia richiesta la maggioranza dei soci presenti.
Per la modifica dello statuto e lo scioglimento o la messa in liquidazione dell’Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.
I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono riportati su apposito libro.
Art. 12 – Assemblea elettiva
- 1. L’ Assemblea elegge i membri del comitato esecutivo, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei garanti, ogni tre anni e con le modalità di cui agli articoli seguenti.
- 2. Ha diritto di voto ogni socio maggiore di età in regola con il pagamento della quota annuale, secondo il criterio di cui al regolamento elettorale.
- 3. Il comitato esecutivo, prima dell'inizio delle operazioni elettorali, nomina la commissione elettorale, che è costituita da almeno tre membri (presidente, segretario e scrutatori) scelti fra i soci non candidati. La nomina è sottoposta all’Assemblea per l’approvazione.
- 4. Le operazioni di voto devono garantire la segretezza del voto. Esse si svolgono senza intervalli e sono immediatamente seguite dallo spoglio delle schede e dalla proclamazione degli eletti. In caso di parità di voti prevale il candidato anagraficamente più giovane.
- 5. Il voto può essere espresso:
- a. direttamente, da parte dei soci presenti all'Assemblea;
- b. per delega. Ciascun socio con diritto di voto può essere titolare di una sola delega; l'esercizio della delega è subordinato all'accertamento della regolarità della posizione associativa del delegante.
- c. per corrispondenza, secondo le modalità di cui al regolamento elettorale.
Art. 13 - Comitato esecutivo
Il comitato esecutivo è costituito da un numero variabile tra cinque e nove membri, soci Porta aperta o Day host da almeno tre anni, stabilito di volta in volta dal comitato uscente. I membri del comitato esecutivo durano in carica tre anni e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.Il comitato esecutivo elegge tra i suoi membri un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere; nomina inoltre fra i suoi membri il segretario della pace, il responsabile delle liste straniere e altri eventuali incarichi.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del comitato esecutivo, questi devono essere sostituiti per cooptazione dalla graduatoria dei non eletti.
Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri in carica, il comitato si intende decaduto e il presidente o, in sua mancanza, il vice presidente, oppure il più anziano dei consiglieri rimasti in carica, deve convocare l'Assemblea per l’elezione di un nuovo comitato.
Art. 14 - Poteri del Comitato esecutivo
Al comitato esecutivo sono attribuiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelle espressamente riservate all'Assemblea, ed in particolare:- a) redige i bilanci;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) delibera su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d) predispone le modifiche dello Statuto da sottoporre all’Assemblea;
- e) predispone e modifica il regolamento interno;
- f) delibera, previo parere vincolante del collegio dei Garanti, l'espulsione dei soci nel caso di cui all'art. 5, punto c);
- g)determina l’ammontare della quota annuale;
- h) determina il numero dei propri membri.
Art. 15 - Presidente
Il Presidente del comitato esecutivo ha la firma sociale e rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.Il Presidente rappresenta inoltre l’Associazione negli incontri internazionali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni spettano al vice presidente o ad altro membro espressamente delegato di volta in volta.
Art. 16 - Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri eletti dall'Assemblea. I revisori durano in carica tre anni e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi. Essi esercitano il controllo sull'amministrazione economico-finanziaria dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea che approva il bilancio.I revisori dei conti non possono essere membri del comitato esecutivo.
Art. 17 - Collegio dei garanti
Il collegio dei garanti si compone di tre membri, soci Porta aperta o Day host da almeno tre anni, eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi. Chiunque può sottoporre al loro giudizio questioni riguardanti il rispetto dello spirito dell'Associazione e l’applicazione dello statuto e dei regolamenti, avendo il diritto di ottenerne risposta scritta, secondo le procedure stabilite dal regolamento. Il parere espresso dal collegio dei garanti è vincolante.Il collegio è sempre consultato dal comitato esecutivo in caso di modifiche dello statuto e dei regolamenti.
I garanti non possono essere membri del comitato esecutivo.
