Nell'ultima assemblea a Firenze è stato posto
il problema dell'eventuale contrasto fra le consuetudini di ospitalità
Servas e le leggi attualmente in vigore in Italia. Come da verbale, ci eravamo
riservati di approfondire l'argomento.
Grazie all'aiuto di un conoscente che lavora in questura, e soprattutto alla
consulenza di Rossana Lenzi, che è competente su questioni giuridiche
grazie alla sua professione (è notaio), pensiamo di essere riusciti ad
entrare in possesso delle informazioni che ci consentono di essere tranquilli
ed in pace con la legge.
In pratica, le leggi che possono ipoteticamente interessarci sono fondamentalmente
3:
- legge contro il terrorismo, fatta nel 1977, in seguito
al rapimento ed omicidio di Aldo Moro e alla scoperta
del covo di via Fani in Roma, dove lo statista era stato tenuto prigioniero.
Siccome chi aveva affittato l'appartamento aveva fornito documenti falsi, non
fu possibile risalire subito al primo anello della
catena dei responabili. La legge, uscita poco dopo, e tuttora in vigore, impone
a chiunque
trasferisca la proprietà (quindi compravendite, donazioni) o l'uso (quindi
locazione, comodato) di un fabbricato di qualsiasi tipo (quindi appartamento,
garage, cantina, magazzino ecc.) di denunciare all'autorità di
pubblica sicurezza (dunque commissariato di zona per le grandi città,
o questura, oppure al sindaco - che è l'autorità di pubblica sicurezza
per i paesi sprovvisti di questura o commissariato), l'avvenuto trasferimento
in
proprietà o in uso, indicando gli estremi di chi è divenuto proprietario
o affittuario, unitamente agli estremi del loro documento di identità.
La denuncia va fatta entro 48 ore, e non comporta alcuna spesa, ma prevede
il pagamento di una penale se non viene fatta. Il compito del vendiitore è
solo quello di portare a conoscenza dell'autorità competente l'avvenuto
trasferimento a Tizio, con gli estremi del suo documento di identità.
La questura controllerà: se il documento non è contraffatto, la
questione si porrà sono in futuro, se
in quel fabbricato venisse scoperto un rapito, o, per esempio, armi o refurtiva:
si potrà comunque risalire subito al primo anello della catena. Se viceversa
il documento fosse fasullo, le indagini scatterebbero subito.
Questa legge non è applicabile a Servas in quanto
l'ospitalità non comporta, in circostanze normali, la cessione di uso
di un fabbricato. Potrebbe però impattare qualora si facesse, come alcuni
soci hanno richiesto nell'ultima assemblea, lo scambio di proprietà.
Artt.109 e 147 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, emanato
nel 1931 e tuttora in vigore.
- L'art.109, che qui riassumo, recita "Gli albergatori, i locandieri,
coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio
"per mercede" non possono dare alloggio a persone non munite della
carta
d'identità ecc. Gli albergatori e gli altri "esercenti" predetti
devono tenere un apposito registro e darne comunicazione giornalmente all'autorità
di ps. ". Questo articolo non riguarda quindi l'ospitalità Servas,
che viene fornita gratuitamente da privati, i quali possono ospitare chi vogliono
senza
obbligo alcuno.
- L'altro art., il 147, sempre del T.U. che anch'esso riassumo, recita: "Chiunque,
per qualsiasi titolo, cede a stranieri la proprietà o il godimento di
beni immobili, è tenuto a darne avviso per iscritto entro dieci
giorni all'autorità di PS." Detto articolo è stato poi superato
dalla comunicazione da fare entro 48 ore alla PS in forza della 1a legge, anche
se non è stato formalmente abrogato.
Per concludere, coloro che ospitano dei Servas non hanno
- a meno che vi siano altre norme a noi sconosciute, che però sarebbero
estremamente difficili da rintracciare - alcun obbligo di comunicazione alle
autorità.
Claudio Pacchiega